Organi Collegiali
Che cosa sono
Gli Organi Collegiali sono organismi di governo e di gestione delle attività scolastiche a livello territoriale e di singolo istituto. Sono composti da rappresentanti delle varie componenti interessate e si dividono in organi collegiali territoriali e organi collegiali scolastici.
Rappresentanza
Il processo educativo nella scuola si costruisce in primo luogo nella comunicazione tra docente e studente e si arricchisce in virtù dello scambio con l'intera comunità che attorno alla scuola vive e lavora. In questo senso la partecipazione al progetto scolastico da parte dei genitori è un contributo fondamentale. Gli Organi Collegiali della scuola, che - se si esclude il Collegio dei Docenti - prevedono sempre la rappresentanza dei genitori, sono tra gli strumenti che possono garantire sia il libero confronto fra tutte le componenti scolastiche sia il raccordo tra scuola e territorio, in un contatto significativo con le dinamiche sociali. Tutti gli Organi Collegiali della scuola si riuniscono in orari non coincidenti con quello delle lezioni.Il calendario degli impegni (Consigli di Classe, Scrutini, Colloqui ecc.) viene programmato all'inizio dell'anno scolastico dal D.S.
Riunioni in modalità telematica
Le riunioni degli organi collegiali della Scuola, che in seguito alla progressiva attuazione dell’autonomia potrebbero svolgersi secondo modalità differenti da quelle attuali, ovvero in modalità telematica; tanto più questa opportunità potrebbe rivelarsi utile data la composizione su due plessi dell’Istituto “Carlo Emilio Gadda”.
Le riunioni “telematiche” si fondano sul fatto che uno o più partecipanti non sono presenti fisicamente ma telematicamente, in video conferenza o tramite software, che permettono lo scambio di dati e documenti e conversazioni tra due o più utenti connessi a Internet.
Il riferimento normativo è il D.lg. n. 85/2005, Codice dell'amministrazione digitale, in particolare gli articoli 4 e 12, dall’interpretazione dei quali discende la possibilità di svolgere le riunioni degli organi suddetti in via telematica.
Il comma 1 dell’art. 4 del detto decreto legislativo prevede che la partecipazione al procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti amministrativi sono esercitabili mediante l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
L’articolo 12 dello stesso decreto al comma 1 prevede che le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione; al comma 2 prevede che le pubbliche amministrazioni adottano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei rapporti interni...
Il Consiglio d‘Istituto, il Collegio dei docenti e i Consigli di classe, essendo parte integrante dell’organizzazione dell’Istituzione scolastica, quindi di un’amministrazione pubblica ai sensi del decreto legislativo n. 165/01, potrebbero svolgersi tramite l’uso delle nuove tecnologie, previsto appunto dal D.lg. n. 82/2005.
COLLEGIO DOCENTI
Composizione
Il Collegio dei Docenti è composto dal Dirigente Scolastico e da tutto il personale docente in servizio nella scuola.
Può essere articolato in Dipartimenti, Commissioni di lavoro, Gruppi di Progetto.
Principali compiti e funzioni I compiti del Collegio dei Docenti sono definiti dal D .L. vo 297/94 e successive integrazioni ed è comunque l' organo sovrano nell'organizzazione didattica e per quanto attiene la realizzazione di progetti rientranti nell'autonomia. Il Collegio è convocato dal Dirigente Scolastico o, su richiesta, da 1/3 dei docenti, con almeno 5 giorni di preavviso. La comunicazione scritta, controfirmata dai docenti, contiene la data della riunione, l'orario di inizio e l'O.d.G. Tutte le delibere approvate dovranno essere rese operative dai Consigli di Classe e dai singoli docenti.
All'interno del Collegio Docenti, sono individuate le Funzioni Strumentali all'insegnamento.
CONSIGLI DI CLASSE
Consiglio di classe Scuola secondaria superiore: tutti i docenti della classe, due rappresentanti dei genitori e due rappresentanti degli studenti; presiede il dirigente scolastico o un docente, facente parte del consiglio, da lui delegato.
Principali compiti e funzioni Il Consiglio di classe, ha il compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e a iniziative di sperimentazione nonché quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. Fra le mansioni del consiglio di classe rientra anche quello relativo ai provvedimenti disciplinari a carico degli studenti.
CONSIGLIO D' ISTITUTO
Scuola secondaria superiore: il consiglio di istituto, nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni, è costituito da 14 componenti, di cui 6 rappresentanti del personale docente, uno del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 3 dei genitori degli alunni, 3 degli alunni, il dirigente scolastico; nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 4 dei genitori degli alunni, 4 degli alunni, il dirigente scolastico; il consiglio d'Istituto è presieduto da uno dei membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. La Giunta esecutiva è composta da un docente, un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario, da un genitore e da uno studente. Di diritto ne fanno parte il dirigente scolastico, che la presiede, e il direttore dei servizi generali e amministrativi che ha anche funzioni di segretario della giunta stessa.
Principali compiti e funzioni
Il consiglio di istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento della scuola; delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e stabilisce come impiegare i mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico. Spetta al consiglio l'adozione del regolamento interno del circolo o dell'istituto, l'acquisto, il rinnovo e la conservazione di tutti i beni necessari alla vita della scuola, la decisione in merito alla partecipazione del circolo o dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative, nonché allo svolgimento di iniziative assistenziali.
Fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di classe, ha potere deliberante sull'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, per quanto riguarda i compiti e le funzioni che l'autonomia scolastica attribuisce alle singole scuole. In particolare adotta il Piano dell'Offerta Formativa elaborato dal collegio dei docenti. Inoltre il consiglio di circolo o di istituto indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione dei singoli docenti, e al coordinamento organizzativo dei consigli di classe; esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, del circolo o dell'istituto, stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi ed esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici.
GIUNTA ESECUTIVA
L'articolazione e i compiti della Giunta Esecutiva sono definiti dal D.L.vo 297/94 e successive integrazioni e modificazioni. La Giunta è formata dal Dirigente Scolastico, dal Direttore Amministrativo (membri di diritto), da un docente, da un genitore, da un rappresentante del personale A T A e da un alunno, eletti in seno al Consiglio di Istituto.
Principali compiti e funzioni
La Giunta esecutiva prepara i lavori del consiglio di circolo o di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere. Come previsto dal Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001, art.2, comma 3, entro il 31 ottobre ha il compito di proporre al Consiglio di circolo/istituto il programma delle attività finanziarie della istituzione scolastica, accompagnato da un'apposita relazione e dal parere di regolarità contabile del Collegio dei revisori.
Nella relazione, su cui il consiglio dovrà deliberare entro il 15 dicembre dell'anno precedente quello di riferimento, sono illustrati gli obiettivi da realizzare e l'utilizzo delle risorse in coerenza con le indicazioni e le previsioni del Piano dell'offerta formativa, nonché i risultati della gestione in corso e quelli del precedente esercizio finanziario.